Se la pensione da contributi resta sotto il minimo, l’INPS la integra fino a 611,85 € (che diventano 619,80 € con la maggiorazione transitoria +1,3%). Il minimo è anche la base delle soglie di reversibilità, quattordicesima e dei tetti di Quota 103.
L’integrazione porta la pensione fino a 611,85 € al mese e spetta solo alle pensioni con quota retributiva (chi è interamente nel sistema contributivo non ne ha diritto: per questo esistono le soglie legate all’assegno sociale). Contano i redditi personali — integrazione piena fino a 7.954,05 € l’anno, parziale fino a 15.908,10 € — e, per le pensioni successive al 1994, anche quelli del coniuge (limite cumulato 31.816,20 €).
| Dove si usa | Multiplo | Valore 2026 |
|---|---|---|
| Perequazione: rivalutazione piena (calcolata su TM 2025) | fino a 4 × | 2.413,60 €/mese |
| Quattordicesima piena | 1,5 × annuo | 11.931,08 € |
| Reversibilità: primo taglio (−25%) | 3 × annuo | 23.862,15 € |
| Quota 103: tetto all’assegno fino a 67 anni | 4 × | 2.447,40 €/mese |
| Anticipata a 64: tetto fino a 67 anni | 5 × | 3.059,25 €/mese |
Il minimo 2025 era di 603,40 €: la perequazione +1,4% lo ha portato a 611,85 € dal 1º gennaio 2026.
611,85 € al mese per 13 mensilità; con la maggiorazione transitoria dell’1,3% prorogata dalla Legge di Bilancio si arriva a 619,80 €.
I titolari di pensioni con quota retributiva (primo contributo prima del 1996) e redditi sotto i limiti. Le pensioni interamente contributive non sono integrabili.
Per le pensioni con decorrenza dal 1994 sì: oltre al limite personale (15.908,10 €) vale un limite cumulato di 31.816,20 € l’anno.