Requisiti, coefficienti e perequazione aggiornati alla Legge di Bilancio 2026Aggiornato 2026

Trattamento minimo 2026: 611,85 € al mese

Se la pensione da contributi resta sotto il minimo, l’INPS la integra fino a 611,85 € (che diventano 619,80 € con la maggiorazione transitoria +1,3%). Il minimo è anche la base delle soglie di reversibilità, quattordicesima e dei tetti di Quota 103.

611,85 €minimo 2026
619,80 €con maggiorazione +1,3%
7.954,05 €valore annuo (13 mens.)
+1,4%perequazione 2026

Come funziona l’integrazione al minimo

L’integrazione porta la pensione fino a 611,85 € al mese e spetta solo alle pensioni con quota retributiva (chi è interamente nel sistema contributivo non ne ha diritto: per questo esistono le soglie legate all’assegno sociale). Contano i redditi personali — integrazione piena fino a 7.954,05 € l’anno, parziale fino a 15.908,10 € — e, per le pensioni successive al 1994, anche quelli del coniuge (limite cumulato 31.816,20 €).

Maggiorazione 2026: la L. 199/2025 ha prorogato l’incremento transitorio, salito all’1,3%: chi è integrato al minimo percepisce 619,80 € effettivi (Circ. INPS 153/2025).

Il minimo come metro del sistema

Dove si usaMultiploValore 2026
Perequazione: rivalutazione piena (calcolata su TM 2025)fino a 4 ×2.413,60 €/mese
Quattordicesima piena1,5 × annuo11.931,08 €
Reversibilità: primo taglio (−25%)3 × annuo23.862,15 €
Quota 103: tetto all’assegno fino a 67 anni4 ×2.447,40 €/mese
Anticipata a 64: tetto fino a 67 anni5 ×3.059,25 €/mese

Il minimo 2025 era di 603,40 €: la perequazione +1,4% lo ha portato a 611,85 € dal 1º gennaio 2026.

Domande frequenti

A quanto ammonta la pensione minima nel 2026?

611,85 € al mese per 13 mensilità; con la maggiorazione transitoria dell’1,3% prorogata dalla Legge di Bilancio si arriva a 619,80 €.

Chi ha diritto all’integrazione al minimo?

I titolari di pensioni con quota retributiva (primo contributo prima del 1996) e redditi sotto i limiti. Le pensioni interamente contributive non sono integrabili.

L’integrazione dipende dal reddito del coniuge?

Per le pensioni con decorrenza dal 1994 sì: oltre al limite personale (15.908,10 €) vale un limite cumulato di 31.816,20 € l’anno.