Al coniuge superstite spetta il 60% della pensione del defunto (80–100% con i figli), ma sopra 23.862,15 € di reddito annuo scattano tagli del 25–50%. Calcola subito quanto spetta con le soglie 2026.
| Beneficiari | Quota della pensione |
|---|---|
| Coniuge (o unito civilmente) | 60% |
| Coniuge + 1 figlio | 80% |
| Coniuge + 2 o più figli | 100% |
| 1 figlio solo | 70% |
| 2 figli | 80% |
| 3 o più figli | 100% |
| Genitore · fratello o sorella inabile (ciascuno) | 15% |
I figli contano se minorenni, studenti (fino a 21 anni per le superiori, 26 per l’università) o inabili senza limiti di età. Genitori e fratelli solo in assenza di coniuge e figli.
| Reddito annuo del superstite (2026) | Taglio |
|---|---|
| fino a 23.862,15 € (3 × minimo) | nessuno |
| 23.862,15 € – 31.816,20 € | −25% |
| 31.816,20 € – 39.770,25 € | −40% |
| oltre 39.770,25 € | −50% |
La reversibilità è tassata come ogni pensione: passa dal calcolatore del netto per applicare IRPEF e addizionali.
Se il totale è sotto il minimo può scattare l’integrazione al trattamento minimo o, senza pensione, l’assegno sociale.
Il 60% della pensione del defunto (80% con un figlio, 100% con due o più). Con redditi propri sopra 23.862,15 € l’anno la quota subisce tagli del 25–50%, mai però oltre il reddito eccedente la soglia.
No: spetta al coniuge o alla parte dell’unione civile, anche se separati (se divorziati, solo con assegno divorzile e senza nuove nozze del superstite). Il convivente di fatto non ha diritto.
I redditi IRPEF individuali del superstite: pensioni proprie, lavoro, affitti. Esclusi la casa di abitazione, il TFR, gli arretrati e la stessa reversibilità. Con figli minori, studenti o inabili nel nucleo il taglio non si applica.
Sì, è reddito da pensione a tutti gli effetti: IRPEF con detrazioni da pensione più addizionali locali, su 13 mensilità.