La Legge di Bilancio 2026 non ha prorogato Opzione donna. Possono ancora usarla solo le lavoratrici che avevano tutti i requisiti — anagrafici, contributivi e di categoria — entro il 31/12/2024.
| Requisito | Valore (al 31/12/2024) |
|---|---|
| Contributi | 35 anni |
| Età | 61 anni · 60 con 1 figlio · 59 con 2 o più figli |
| Categoria (almeno una) | Caregiver: assiste da ≥ 6 mesi un convivente con handicap grave (L. 104/1992) |
| Invalidità civile ≥ 74% | |
| Licenziata o dipendente di azienda con tavolo di crisi aperto (in tal caso 59 anni a prescindere dai figli) | |
| Finestra | 12 mesi dipendenti · 18 mesi autonome |
L’assegno è ricalcolato con il metodo interamente contributivo: per chi ha molti anni ante 1996 la riduzione rispetto al calcolo misto arriva spesso al 20–30%. Il diritto cristallizzato non scade: la domanda può essere presentata anche nel 2026 o negli anni successivi.
41 anni e 10 mesi di contributi senza limiti di età e senza ricalcolo contributivo.
63 anni e 5 mesi; per le madri il requisito contributivo scende di 1 anno per figlio (massimo 2).
Per le contributive pure la soglia di assegno scende a 2,8 volte l’assegno sociale con 1 figlio e 2,6 con due o più.
67 anni con 20 di contributi, calcolo pieno senza penalizzazioni.
Come canale nuovo no: non è stata rinnovata. Resta aperta solo per chi aveva 35 anni di contributi, l’età richiesta e l’appartenenza a una delle categorie entro il 31/12/2024.
In media il 20–30% rispetto al calcolo misto, perché tutti gli anni ante 1996 vengono riconvertiti con le regole contributive. La convenienza va valutata caso per caso con un patronato.
No: chi aveva tutti i requisiti al 31/12/2024 può presentare domanda in qualsiasi momento, anche tra diversi anni, con le finestre di 12 o 18 mesi.