La Legge di Bilancio 2026 non ha prorogato Quota 103. Chi però ha maturato 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31/12/2025 conserva il diritto per sempre (cristallizzazione) e può uscire anche nel 2026 o dopo.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Requisiti | 62 anni di età e 41 anni di contributi, entrambi entro il 31/12/2025 |
| Calcolo | Ricalcolo interamente contributivo dell’assegno (di norma più basso del misto) |
| Tetto all’assegno | Massimo 4 volte il trattamento minimo = 2.447,40 €/mese lordi fino all’età di vecchiaia (67 anni) |
| Finestre | 7 mesi per i dipendenti privati · 9 mesi per autonomi e dipendenti pubblici |
| Cumulo con lavoro | Vietato fino ai 67 anni, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 €/anno |
Il ricalcolo contributivo e il tetto di 2.447,40 € rendono Quota 103 conveniente soprattutto per chi ha carriere lunghe ma retribuzioni medie: con stipendi alti la penalizzazione rispetto alla pensione anticipata ordinaria può superare il 20%.
Con 42 anni e 10 mesi di contributi (41a 10m donne) si esce senza limiti di età e senza ricalcolo contributivo: chi ha 41 anni nel 2025 la raggiunge in meno di 2 anni.
I contributivi puri con assegno sopra 3 volte l’assegno sociale possono uscire a 64 anni con 20 di contributi effettivi.
Prorogata a tutto il 2026: 63 anni e 5 mesi per disoccupati, caregiver, invalidi e gravosi.
Il canale ordinario resta 67 anni con 20 di contributi, senza tetti né ricalcoli.
Solo se avevi già 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31/12/2025: il diritto cristallizzato non scade e la domanda si può presentare in qualsiasi momento.
Dipende dalla carriera: per chi ha molti anni ante 1996 con retribuzioni alte il taglio rispetto al calcolo misto può arrivare al 15–25%. In più l’assegno è comunque limitato a 2.447,40 € lordi al mese fino ai 67 anni.
No: fino al compimento dei 67 anni l’assegno è incumulabile con redditi da lavoro, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 € lordi annui.