La pensione anticipata ordinaria (L. 214/2011) si raggiunge con i soli contributi, senza limiti di età: nel 2026 servono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più una finestra mobile di 3 mesi. Dal 2027 il requisito sale con l’adeguamento alla speranza di vita.
| Anno di maturazione | Uomini | Donne | Finestra |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 3 mesi |
| 2027 (+1 mese) | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi | 3 mesi |
| 2028 (+3 mesi sul 2026) | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese | 3 mesi |
L’adeguamento alla speranza di vita previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è spalmato in due tappe: +1 mese nel 2027 e altri +2 mesi nel 2028. Restano esclusi dall’aumento i lavoratori impegnati in mansioni gravose o usuranti con almeno 30 anni di contributi.
Contano tutti i contributi: obbligatori, figurativi (disoccupazione, malattia, maternità, servizio militare), da riscatto e volontari, anche cumulando gratuitamente più gestioni INPS. Almeno 35 anni devono però essere al netto di malattia e disoccupazione. La decorrenza scatta dopo la finestra mobile: chi matura 42 anni e 10 mesi a marzo 2026 riceve il primo assegno da luglio 2026.
Chi ha almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni ed è disoccupato, caregiver, invalido ≥ 74% o addetto a mansioni gravose esce con 41 anni di contributi (finestra 3 mesi). Confermata anche per il 2026.
Chi matura il requisito dell’anticipata entro il 31/12/2026 e resta al lavoro può chiedere l’esonero della quota IVS a proprio carico (9,19%): la somma arriva in busta paga esentasse.
No: conta solo il requisito contributivo (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne nel 2026). Chi ha iniziato a lavorare presto può uscire anche prima dei 62 anni.
Tra la maturazione del requisito e il primo assegno passano 3 mesi (5–9 mesi per alcune casse pubbliche). È un differimento della decorrenza, non un requisito aggiuntivo.
Sì, valgono disoccupazione, malattia, maternità, servizio militare e riscatti. Serve però che almeno 35 anni siano al netto di malattia e disoccupazione.
Sì: +1 mese dal 2027 e +3 mesi complessivi dal 2028 per l’adeguamento alla speranza di vita, salvo gravosi e usuranti con 30 anni di contributi, per i quali è congelato.