I dipendenti pubblici ricevono la liquidazione (TFS o TFR) con tempi di attesa fissati per legge: 12 mesi dopo la pensione di vecchiaia, 24 dopo l’anticipata, più 3 mesi tecnici per il pagamento. Dal 2027 l’attesa per la vecchiaia scende a 9 mesi.
| Causa di cessazione | Attesa | Pagamento entro |
|---|---|---|
| Decesso o inabilità | 105 giorni | 105 giorni |
| Pensione di vecchiaia (o limiti di età/servizio) | 12 mesi → 9 mesi per requisiti maturati dal 01/01/2027 (L. 199/2025, Circ. INPS 30/2026) | + 3 mesi |
| Pensione anticipata, Quota 103, dimissioni | 24 mesi | + 3 mesi |
| Importo lordo | Modalità di pagamento |
|---|---|
| fino a 50.000 € | rata unica |
| 50.000–100.000 € | 2 rate annuali (la seconda per l’eccedenza) |
| oltre 100.000 € | 3 rate annuali |
Il TFS (indennità di buonuscita per gli assunti a tempo indeterminato prima del 2001) e il TFR pubblico sono tassati con regime separato; l’art. 24 del DL 4/2019 prevede una detassazione con riduzione dell’imponibile sulla quota fino a 50.000 €, crescente con i mesi di attesa. Chi non vuole aspettare può chiedere l’anticipo bancario agevolato fino a 45.000 € al tasso convenzionato previsto dallo stesso decreto.
I tempi della buonuscita partono dalla cessazione: verifica prima la data con il calcolatore dell’età pensionabile o i requisiti dell’anticipata.
In attesa della liquidazione, calcola l’assegno mensile con il calcolatore della pensione netta.
Dopo 12 mesi di attesa più 3 mesi per il pagamento: circa 15 mesi dalla cessazione. Per chi matura i requisiti dal 1º gennaio 2027 l’attesa scende a 9 mesi (+3).
L’attesa è di 24 mesi più 3 per il pagamento: circa 27 mesi. Lo stesso vale per le dimissioni volontarie e per chi è uscito con Quota 100–103.
Solo fino a 50.000 € lordi. Tra 50.000 e 100.000 € è divisa in 2 rate annuali, oltre 100.000 € in 3 rate.
Sì, con l’anticipo bancario agevolato fino a 45.000 € (DL 4/2019) tramite le banche convenzionate: si cede il credito verso l’INPS pagando un tasso calmierato.